COSTITUZIONE
Art. 1:
è costituito in Benevento il Club di cultura auto motoristica
denominato “RUOTE STORICHE DI BENEVENTO” come libera associazione di
fatto, regolata a norma dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile,
dell’art. 18, primo comma del D.Lgs. 22 gennaio 2004, nonché del
presente statuto.
Esso ha temporaneamente sede in Benevento c/o lo studio del dott. Enzo De Lucia al viale Mellusi n. 28 di Benevento ed ha durata illimitata.
L’eventuale cambio di Sede non comporta modifiche allo Statuto.
Art. 2:
il Club esclude scopi di lucro e si propone di svolgere attività della
conoscenza, della conservazione e della valorizzazione degli auto
motoveicoli storici coniugandola con interessi culturali
storico-archeologici, ambientalistici, enogastronomici, attraverso
raduni auto motoristici, incontri, proiezioni, dibattiti, conferenze,
corsi, pubblicazioni ed ogni altra manifestazione o iniziativa mediante
gli strumenti della comunicazione sociale ed audiovisiva.
In linea più generale rientra tra gli scopi del Club promuovere la cultura, l’arte ed il turismo attraverso attività specifiche e di formazione predisponendo anche servizi di assistenza e consulenza culturale per i propri Soci.
Inoltre,
il Club può realizzare ogni attività da considerarsi sussidiaria e
meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali.
SOCI
Art. 3:
possono essere Soci del Club tutti coloro, cittadini italiani e/o
stranieri, che ne condividono le finalità e vi si iscrivono per
parteciparne alle attività, accettandone lo statuto, che rispetta le decisioni degli organi statutari.
L’ammissione
dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. La qualità di Socio si
perde per dimissioni, per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo e
in caso di violazioni dello statuto e delle deliberazioni assunte dagli
organi statutari.
Contro
le decisioni relative al diniego di ammissione e all’espulsione, è
possibile presentare ricorso scritto al Consiglio direttivo entro 30
giorni dalla data di notifica.
Art.4:
I possessori di auto di interesse storico iscritti al Club, versano la
quota sociale annuale stabilita dal Club federato cui si è associati. Il
mancato pagamento della quota annuale entro tre mesi dal termine
dell’anno sociale condiziona l’appartenenza al Club. La domanda di
ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età
deve essere controfirmata per convalida da un genitore o da chi ne fa le
veci.
Art. 5:
tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale annuale
hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni
esercitano diritto di voto nelle assemblee per l’approvazione e le
modifiche dello Statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli
organi direttivi. È espressamente esclusa la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa. I soci minorenni partecipano alle
assemblee con solo voto consultivo e non possono assumere cariche
associative.
Art. 6:
le prestazioni fornite dai Soci e da coloro che rivestono cariche
elettive sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure
dal beneficiario. Ai Soci possono essere rimborsate soltanto le spese
effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i
Soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.
ORGANI DEL CLUB
Art. 7: sono organi del Club:
A) il Presidente;
B) il Consiglio direttivo;
C) l’Assemblea dei soci;
D) Collegio dei Revisori dei Conti
a) il Presidente
Art. 8:
il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, ha la
rappresentanza legale del Club; dura in carica N.3 anni e può essere
rieletto; convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo e
dell’Assemblea; esercita l’ordinaria amministrazione e compie ogni atto
necessario allo svolgimento dell’attività sociale. A lui potranno essere
delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio direttivo. Nell’ambito
del Consiglio direttivo potranno essere eletti, con mandato triennale
rinnovabile, uno o più Vice Presidenti, di cui uno designato vicario, un
Segretario ed un Tesoriere.
Art. 9: rientra nelle competenze del Presidente e dei Vice Presidenti:
A) l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo;
B) l’ammissione e l’espulsione dei soci ai sensi dell’art. 4 del presente Statuto;
C) la predisposizione degli ordini del giorno del Consiglio direttivo e dell’Assemblea;
D) l’esercizio della normale amministrazione
b) il Consiglio direttivo
Art. 10:
il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo del Club. Esso è composto
da sette membri, tutti maggiorenni, eletti dall’Assemblea: tutti i
componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Art. 11: compete al Consiglio direttivo:
A)
la elezione, tra i suoi membri, del Presidente, di uno o più Vice
Presidenti di cui uno Vicario, del Tesoriere e del Segretario;
B) la definizione dei programmi di attività e l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea;
C) la delega al Presidente a compiere atti di straordinaria amministrazione;
D)
la riscossione delle quote per la partecipazione a specifiche attività
del circolo ed il trasferimento le quote sociali annuali al Club
federato di affiliazione;
E)
la predisposizione del rendiconto economico e finanziario annuale
nonché della relazione sull’attività svolta da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea;
F) l’esame in appello dei ricorsi (negata ammissione o espulsione) ai sensi dell’art. 4 del presente Statuto;
G) la proposta di modifiche al presente statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
H) la formulazione degli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
I) la proposta dell’eventuale scioglimento del Club da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
Art. 12:
qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri si
procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti che
rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consigliere
sostituito. Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando vengano a
mancare i due terzi dei componenti.
Art. 13: il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta l’anno e ogni qualvolta il Presidente lo riterrà necessario.
c) l’Assemblea dei Soci
Art. 14:
l’Assemblea, organo sovrano del Club, è costituita dai Soci di cui
all’art. 4 del presente statuto. Essa è convocata dal Presidente, in via
ordinaria, almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto.
Può essere convocata in via straordinaria quando il Consiglio direttivo
lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei soci in
regola con il versamento delle quote associative.
La
convocazione va comunque fatta con lettera, fax, e.mail e con avviso
pubblico affisso, in maniera ben visibile, nei locali in cui vengono
svolte le attività associative almeno 15 giorni prima della data
dell’Assemblea. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora
ed il luogo della prima e seconda convocazione, nonché l’ordine del
giorno. In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita se
sono rappresentati oltre la metà dei voti esprimibili. In seconda
convocazione l’Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero
dei voti esprimibili. Tra la prima e la seconda convocazione deve
intercorrere almeno un’ora.
Ai sensi dell’art. 2538 (D.lgs. 17/01/2003, n.6), 2° comma del Codice Civile ogni socio ha diritto ad un solo voto. Può essere portatore di una sola delega.
Art. 15: spetta all’Assemblea:
A) definire le linee di indirizzo generale dell’attività del Club;
B) eleggere ogni tre anni i componenti il Consiglio direttivo fissandone il numero che non potrà essere inferiore a cinque;
C) eleggere ogni tre anni i componenti il Collegio dei revisori dei conti;
D)
approvare il rendiconto economico e finanziario annuale, predisposto
dal Consiglio direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio
sociale;
E) approvare gli eventuali regolamenti interni;
F) deliberare sulle modifiche allo Statuto e sull’eventuale scioglimento del Circolo.
Art. 16:
le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. Per le modifiche
statutarie è richiesto il voto favorevole di almeno la metà di tutti i
soci.
Per lo scioglimento del Club e per la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.
Delle
delibere assembleari e dei rendiconti annuali deve essere data
pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale del verbale relativo.
d) il Collegio dei revisori dei conti
Art. 17:
il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre soci eletti
dall’Assemblea al di fuori dei componenti il Comitato direttivo.
Spetta al Collegio dei revisori dei conti:
A) la revisione dei rendiconti annuali del Club;
B) la redazione della relazione sui predetti rendiconti annuali.
I
rendiconti annuali devono essere depositati presso la sede del Club
entro i 15 giorni precedenti la data di approvazione per poter essere
consultati dai soci. L’esercizio sociale si apre il 1° Gennaio e si
chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
IL PATRIMONIO
Art. 18: il patrimonio del Club è costituito:
A) dalle quote associative;
B) dalle erogazioni effettuate a qualunque titolo al Club;
C) dagli eventuali proventi derivanti dalle attività di cui all’art. 2, 4°comma del presente statuto;
D) da eventuali eccedenze attive di gestione.
È
fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Club,
salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla
legge. Non è ammessa la trasmissibilità e la rivalutazione delle quote
associative, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la loro
rivalutabilità.
SCIOGLIMENTO DEL CLUB
Art. 19:
lo scioglimento del Club deve essere deliberato, su proposta del
Consiglio direttivo, dall’Assemblea dei Soci secondo le modalità
previste dall’art. 16, 2°comma del presente Statuto. Con le stesse
modalità sono nominati i liquidatori. Il patrimonio residuo del Club
deve essere devoluto ad altri enti con finalità analoghe o a fini di
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3,
comma 190 della legge 23/12/96 n. 662, e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
NORME FINALI
Art. 20:
per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle
vigenti disposizioni di legge e agli eventuali regolamenti interni
approvati dall’Assemblea.