martedì 22 dicembre 2009
Riunione Consiglio Direttivo
In particolare, è stato approvato il programma delle manifestazioni per l'anno 2010, sia per quanto riguarda le conferenze e le pubblicazioni quadrimestrali, sia per quanto attiene ai raduni per i quali sono state presi in considerazione particolari eventi che si terranno in località suggestive del Sannio.
Nell'occasione sono state presentate anche le tessere d'iscrizione per l'anno 2010 sia per i soci ordinari (coloro che posseggono già un'auto d'epoca) sia per i soci simpatizzanti.
sabato 12 dicembre 2009
9/12/ 2009: Presentazione del Cub
Il 9 dicembre 2009 è stata presentata, presso la Biblioteca Provinciale al Corso Garibaldi, l'associazione “Club Ruote Storiche di Benevento”. Presenti: il neo presidente Michele Benvenuto, il direttivo, i nuovi soci e i simpatizzanti del nuovo sodalizio. Durante l’incontro è stato illustrato il primo dei “Quaderni” dedicati alle auto d'epoca.
Ripercorse anche le varie tappe che hanno portato alla nascita del moderno pneumatico, dalla ruota in pietra più antica rinvenuta, risalente a ben 5000 anni fa, scoperta in Mesopotamia, fino a passare poi ai carri da caccia degli Assiri, alle bighe romane del 150 d.C. e ancora le barocchissime ruote dei celebri carretti siciliani, la ruota da bicicletta ideata da Leonardo Da Vinci nel 1493, fino ai moderni mezzi Fiat del 1899 da quando, d'allora in poi, si iniziò a parlare di pneumatico in gomma montato su auto.
Scopo del Club, come ha ribadito lo stesso presidente Benvenuto, “è quello di proporsi da volano di iniziative che coniughino l'interesse sincero e la memoria autentica dell'automobilismo d'epoca con le conoscenze storiche, archeologiche, monumentali, naturalistiche ed eno-gastronomiche della città di Benevento e dell'intera provincia.
Per questo motivo, sarà di particolare importanza il poter stabilire un rapporto sinergico con le Istituzioni locali: Comune di Benevento, Provincia, Ept e Aci, ai quali verrà sottoposto la calendarizzazione degli eventi programmati per l'anno 2010 affinchè gli stessi possano rappresentare un significativo costrutto nell'ambito di più ampie e consolidate manifestazioni”.
Da: http://www.ilquaderno.it/
Statuto Club
COSTITUZIONE
Art. 1: è costituito in Benevento il Club di cultura auto motoristica denominato “RUOTE STORICHE DI BENEVENTO” come libera associazione di fatto, regolata a norma dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile, dell’art. 18, primo comma del D.Lgs. 22 gennaio 2004, nonché del presente statuto.
Esso ha temporaneamente sede in Benevento c/o lo studio del dott. Enzo De Lucia al viale Mellusi n. 28 di Benevento ed ha durata illimitata.
L’eventuale cambio di Sede non comporta modifiche allo Statuto.
Art. 2: il Club esclude scopi di lucro e si propone di svolgere attività della conoscenza, della conservazione e della valorizzazione degli auto motoveicoli storici coniugandola con interessi culturali storico-archeologici, ambientalistici, enogastronomici, attraverso raduni auto motoristici, incontri, proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni ed ogni altra manifestazione o iniziativa mediante gli strumenti della comunicazione sociale ed audiovisiva.
In linea più generale rientra tra gli scopi del Club promuovere la cultura, l’arte ed il turismo attraverso attività specifiche e di formazione predisponendo anche servizi di assistenza e consulenza culturale per i propri Soci.
Inoltre, il Club può realizzare ogni attività da considerarsi sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali.
SOCI
Art. 3: possono essere Soci del Club tutti coloro, cittadini italiani e/o stranieri, che ne condividono le finalità e vi si iscrivono per parteciparne alle attività, accettandone lo statuto, che rispetta le decisioni degli organi statutari.
L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. La qualità di Socio si perde per dimissioni, per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo e in caso di violazioni dello statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari.
Contro le decisioni relative al diniego di ammissione e all’espulsione, è possibile presentare ricorso scritto al Consiglio direttivo entro 30 giorni dalla data di notifica.
Art.4: I possessori di auto di interesse storico iscritti al Club, versano la quota sociale annuale stabilita dal Club federato cui si è associati. Il mancato pagamento della quota annuale entro tre mesi dal termine dell’anno sociale condiziona l’appartenenza al Club. La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere controfirmata per convalida da un genitore o da chi ne fa le veci.
Art. 5: tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale annuale hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano diritto di voto nelle assemblee per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo e non possono assumere cariche associative.
Art. 6: le prestazioni fornite dai Soci e da coloro che rivestono cariche elettive sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai Soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i Soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.
ORGANI DEL CLUB
Art. 7: sono organi del Club:
A) il Presidente;
B) il Consiglio direttivo;
C) l’Assemblea dei soci;
D) Collegio dei Revisori dei Conti
a) il Presidente
Art. 8: il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, ha la rappresentanza legale del Club; dura in carica N.3 anni e può essere rieletto; convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea; esercita l’ordinaria amministrazione e compie ogni atto necessario allo svolgimento dell’attività sociale. A lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio direttivo. Nell’ambito del Consiglio direttivo potranno essere eletti, con mandato triennale rinnovabile, uno o più Vice Presidenti, di cui uno designato vicario, un Segretario ed un Tesoriere.
Art. 9: rientra nelle competenze del Presidente e dei Vice Presidenti:
A) l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo;
B) l’ammissione e l’espulsione dei soci ai sensi dell’art. 4 del presente Statuto;
C) la predisposizione degli ordini del giorno del Consiglio direttivo e dell’Assemblea;
D) l’esercizio della normale amministrazione
b) il Consiglio direttivo
Art. 10: il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo del Club. Esso è composto da sette membri, tutti maggiorenni, eletti dall’Assemblea: tutti i componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Art. 11: compete al Consiglio direttivo:
A) la elezione, tra i suoi membri, del Presidente, di uno o più Vice Presidenti di cui uno Vicario, del Tesoriere e del Segretario;
B) la definizione dei programmi di attività e l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea;
C) la delega al Presidente a compiere atti di straordinaria amministrazione;
D) la riscossione delle quote per la partecipazione a specifiche attività del circolo ed il trasferimento le quote sociali annuali al Club federato di affiliazione;
E) la predisposizione del rendiconto economico e finanziario annuale nonché della relazione sull’attività svolta da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
F) l’esame in appello dei ricorsi (negata ammissione o espulsione) ai sensi dell’art. 4 del presente Statuto;
G) la proposta di modifiche al presente statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
H) la formulazione degli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
I) la proposta dell’eventuale scioglimento del Club da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
Art. 12: qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito. Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti.
Art. 13: il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta l’anno e ogni qualvolta il Presidente lo riterrà necessario.
c) l’Assemblea dei Soci
Art. 14: l’Assemblea, organo sovrano del Club, è costituita dai Soci di cui all’art. 4 del presente statuto. Essa è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto. Può essere convocata in via straordinaria quando il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.
La convocazione va comunque fatta con lettera, fax, e.mail e con avviso pubblico affisso, in maniera ben visibile, nei locali in cui vengono svolte le attività associative almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno. In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita se sono rappresentati oltre la metà dei voti esprimibili. In seconda convocazione l’Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei voti esprimibili. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
Ai sensi dell’art. 2538 (D.lgs. 17/01/2003, n.6), 2° comma del Codice Civile ogni socio ha diritto ad un solo voto. Può essere portatore di una sola delega.
Art. 15: spetta all’Assemblea:
A) definire le linee di indirizzo generale dell’attività del Club;
B) eleggere ogni tre anni i componenti il Consiglio direttivo fissandone il numero che non potrà essere inferiore a cinque;
C) eleggere ogni tre anni i componenti il Collegio dei revisori dei conti;
D) approvare il rendiconto economico e finanziario annuale, predisposto dal Consiglio direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale;
E) approvare gli eventuali regolamenti interni;
F) deliberare sulle modifiche allo Statuto e sull’eventuale scioglimento del Circolo.
Art. 16: le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. Per le modifiche statutarie è richiesto il voto favorevole di almeno la metà di tutti i soci.
Per lo scioglimento del Club e per la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.
Delle delibere assembleari e dei rendiconti annuali deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale del verbale relativo.
d) il Collegio dei revisori dei conti
Art. 17: il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti il Comitato direttivo.
Spetta al Collegio dei revisori dei conti:
A) la revisione dei rendiconti annuali del Club;
B) la redazione della relazione sui predetti rendiconti annuali.
I rendiconti annuali devono essere depositati presso la sede del Club entro i 15 giorni precedenti la data di approvazione per poter essere consultati dai soci. L’esercizio sociale si apre il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
IL PATRIMONIO
Art. 18: il patrimonio del Club è costituito:
A) dalle quote associative;
B) dalle erogazioni effettuate a qualunque titolo al Club;
C) dagli eventuali proventi derivanti dalle attività di cui all’art. 2, 4°comma del presente statuto;
D) da eventuali eccedenze attive di gestione.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Club, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge. Non è ammessa la trasmissibilità e la rivalutazione delle quote associative, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la loro rivalutabilità.
SCIOGLIMENTO DEL CLUB
Art. 19: lo scioglimento del Club deve essere deliberato, su proposta del Consiglio direttivo, dall’Assemblea dei Soci secondo le modalità previste dall’art. 16, 2°comma del presente Statuto. Con le stesse modalità sono nominati i liquidatori. Il patrimonio residuo del Club deve essere devoluto ad altri enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23/12/96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
NORME FINALI
Art. 20: per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e agli eventuali regolamenti interni approvati dall’Assemblea.